Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - condizioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9210 del 07/05/2015
Esecuzione in ambito comunitario di decisioni civili e commerciali - Regolamento CE n. 44/2001 - Clausola di esclusione relativa alla materia della "sicurezza sociale" - Esclusione delle prestazioni dovute dall'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9210 del 07/05/2015
Le prestazioni previste a carico dell'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, sebbene presentino natura previdenziale, non sono, tuttavia, sottratte all'applicazione del regolamento CE n. 44/2001, che esclude la materia della "sicurezza sociale" (art. 1, comma 2, lett. c) dall'operatività della disciplina in tema di competenza giurisdizionale in ambito comunitario e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, atteso che la nozione di "sicurezza sociale" va ricostruita - a detti fini - alla stregua di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408/1971 (e dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia U.E. nella sentenza 14 novembre 2002, in C-271/00), che dà unicamente rilievo a prestazioni diverse da quelle dovute a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9210 del 07/05/2015