Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Esercizio - Portata - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16298 del 03/08/2015
Il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente, può esercitare, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 6, della l. n. 104 del 1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16298 del 03/08/2015