Distacco del lavoratore - Mansioni superiori svolte presso il distaccatario - Effetti di cui all'art. 2103 c.c. in capo al distaccante - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17768 del 08/09/2015
In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, permangono in capo al distaccante, per la realizzazione del cui interesse il provvedimento è adottato, il potere direttivo e l'onere di vigilare sull'esecuzione del rapporto, sicché in caso di attribuzione, al lavoratore distaccato, di mansioni superiori presso il distaccatario, le conseguenze di cui all'art. 2103 c.c. si verificheranno in capo al distaccante.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17768 del 08/09/2015