Dipendenti postali - Incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro - Accordo sindacale del 10 novembre 2001 - Portata - Diritti derivanti da accordi sindacali successivi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17622 del 04/09/2015
In tema di incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro dei dipendenti postali, l'accordo sindacale del 10 novembre 2001, nel prevedere la corresponsione di un trattamento incentivante a copertura di ogni diritto derivante dal rapporto e dalla sua risoluzione non include, in difetto di una specifica previsione, anche i diritti che entrano nella sfera giuridica del lavoratore in virtù di contrattazioni collettive future (nella specie, quelli riconosciuti dall'ulteriore accordo sindacale del 14 novembre 2001), trattandosi di attribuzioni fondate su di un titolo giuridico ed economico diverso, e successivo, rispetto all'accordo di risoluzione con incentivazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17622 del 04/09/2015