Lavoro - lavoro subordinato - in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18670 del 22/09/2015
Dipendente postale con contratto di lavoro autonomo ai sensi del d.P.R. n.1816 del 1960 - Inserimento nell'assetto organizzativo dell'azienda - Caratteristiche - Conseguenze - Qualificazione del rapporto - Subordinazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18670 del 22/09/2015
In tema di dipendenti postali, il rapporto di lavoro va qualificato come subordinato, per l'avvenuto inserimento nell'organizzazione aziendale per esigenze non temporanee ma stabili, ove il lavoratore, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro autonomo ai sensi del d.p.r. n. 1816 del 1960, non si sia limitato, nell'arco di durata della prestazione, protrattasi per più di cinque anni in un ambiente lavorativo di piccole dimensioni, alla mera consegna di telegrammi ed espressi, ma abbia posto le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro per l'intero orario di apertura dell'ufficio sotto la vigilanza dei superiori.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18670 del 22/09/2015