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Lavoro - lavoro subordinato - indennità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015

Indennità di rischio radiologico - Spettanza in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia - Condizioni - Onere della prova a carico del lavoratore - Sussistenza - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015

Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015