Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9119 del 06/05/2015
Esercizio dello "jus variandi" da parte del datore di lavoro - Equivalenza tra nuove e precedenti mansioni - Portata - Inamovibilità di settore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad attività giornalistica. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9119 del 06/05/2015
In tema di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, l'equivalenza alle "ultime effettivamente svolte", di cui all'art. 2103 cod. civ., costituisce un parametro per valutare quali siano stati i compiti precedentemente adempiuti con sufficiente stabilità dal lavoratore, così da consentire un confronto con gli spostamenti disposti dal datore di lavoro, ma non costituisce titolo per una sostanziale inamovibilità di settore qualora le mansioni di nuova assegnazione siano coerenti con il bagaglio professionale già acquisito dal lavoratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo lo spostamento di un giornalista redattore dal settore politica e cronaca italiana a quello della cronaca locale, non risultando che la diversa attività fosse incoerente con il patrimonio professionale del ricorrente e tale da integrare una dequalificazione suscettibile di risarcimento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9119 del 06/05/2015