Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8928 del 05/05/201
Istanza di aspettativa per motivi di famiglia - Rigetto per irregolarità formali - Assenza dal lavoro - Licenziamento - Non proporzionalità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8928 del 05/05/2015
È illegittimo il licenziamento del lavoratore che si sia assentato dal lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di aspettativa per motivi familiari ex art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ove l'istanza del dipendente sia stata rigettata dal datore di lavoro, pur in presenza delle condizioni legittimanti la fruizione del permesso, per ragioni meramente formali, consistenti nell'apposizione sulla richiesta della dicitura "retribuita" in luogo di "non retribuita", dovendosi ritenere la sanzione espulsiva eccessiva e sproporzionata. (Nella specie, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che il datore di lavoro poteva accompagnare la concessione dell'aspettativa con la precisazione che, in conformità alla disciplina contrattuale vigente, non avrebbe dato corso al pagamento della retribuzione per il relativo periodo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8928 del 05/05/2015