Contratto a tempo determinato - Mancata indicazione dell'orario lavorativo - Emolumento a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Natura sanzionatoria - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8882 del 04/05/2015
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8882 del 04/05/2015