Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11211 del 29/05/2015
Personale degli enti locali - Inquadramento nella categoria D - Art. 29 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 - Presupposti alternativi - Requisito negativo di accesso alla sesta qualifica senza concorso interno - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11211 del 29/05/2015
In materia di inquadramento del personale degli enti locali, l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, prevede il passaggio alla categoria D dei dipendenti ex sesta qualifica funzionale per il personale al quale con atto formale siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza, oppure per il personale, già collocato in sesta qualifica funzionale, purché non in applicazione dell'art. 21, comma 6, del d.P.R. 3 maggio 1987, n. 268. Ne consegue che, in difetto della prova di tale requisito negativo, ovvero di avere conseguito la sesta qualifica funzionale ma non per effetto di concorso interno ai sensi del citato art. 21, non sussiste il diritto di passaggio alla categoria D.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11211 del 29/05/2015