Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13277 del 26/06/2015
Omesso espletamento della procedura ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base dell'anzianità contributiva - Efficacia sanante - Esclusione - Previsioni legislative in tema di riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato - Deroga agli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13277 del 26/06/2015
Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non può essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore all'individuazione trasparente e verificabile dei licenziandi, alla cui tutela sono diretti gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991, non derogati dalla riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dovendosi escludere che la contrattazione collettiva possa prevedere procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, od assumere funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale in eccedenza, poiché essa ha unicamente lo scopo di realizzare misure di sostegno in favore del personale e di prevederne le modalità di finanziamento (mediante il "fondo a gestione bilaterale" di cui all'art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13277 del 26/06/2015