Svolgimento di mansioni uguali a quelle svolte da altri prestatori di lavoro già inquadrati nella qualifica rivendicata - Rilevanza ai fini del conseguimento della qualifica superiore - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. Civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014