lavoro subordinato - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - criteri di applicazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014
Applicabilità dei criteri di cui all'art. 2070 cod. Civ. - Esclusione - Criterio dell'adesione - Operatività - Riferimento al contratto collettivo ex art. 2070 cod. Civ. - Limiti - Determinazione della giusta retribuzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014
Il primo comma dell'art. 2070 cod. Civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014