lavoro subordinato - indennità - di malattia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014
Recupero di somme indebitamente corrisposte - Legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale - Mancato invio della certificazione di malattia all'inps da parte del lavoratore - Rifiuto del datore di lavoro di erogare l'indennità di malattia - Illegittimità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014
Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'inps, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità, quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie. Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore (o la mancata prova dell'invio) all'inps della certificazione, attestante la malattia, nel termine prescritto non può essere eccepita dal datore di lavoro, per giustificare il rifiuto di erogare l'indennità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014