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lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬indennità‭ ‬-‭ ‬di malattia‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23765‭ ‬del‭ ‬07/11/2014‭

Recupero di somme indebitamente corrisposte‭ ‬-‭ ‬Legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale‭ ‬-‭ ‬Mancato invio della certificazione di malattia all'inps da parte del lavoratore‭ ‬-‭ ‬Rifiuto del datore di lavoro di erogare l'indennità di malattia‭ ‬-‭ ‬Illegittimità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23765‭ ‬del‭ ‬07/11/2014‭


Qualora l'indennità di malattia,‭ ‬anticipata dal datore di lavoro,‭ ‬risulti non dovuta,‭ ‬l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata‭ ‬è l'inps,‭ ‬e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità,‭ ‬quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie.‭ ‬Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore‭ (‬o la mancata prova dell'invio‭) ‬all'inps della certificazione,‭ ‬attestante la malattia,‭ ‬nel termine prescritto non può essere eccepita dal datore di lavoro,‭ ‬per giustificare il rifiuto di erogare l'indennità.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23765‭ ‬del‭ ‬07/11/2014‭