lavoro subordinato - orario di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25680 del 04/12/2014
Contratto di lavoro part-time - Modificazione unilaterale dell'orario di lavoro - Disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro - Cosiddette clausole elastiche - Illegittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25680 del 04/12/2014
Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta - stante la "ratio" dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 - che, se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, ne va determinata anche la collocazione nell'arco della giornata, e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, pure la distribuzione delle giornate lavorative deve essere previamente stabilita.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25680 del 04/12/2014