Recidiva prevista dalla contrattazione collettiva come motivo di licenziamento - Valutazione in concreto della gravità dei singoli fatti addebitati - Potere del giudice ai fini dell'accertamento della proporzionalità della sanzione - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26741 del 18/12/2014
La previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva, in relazione a precedenti mancanze, come ipotesi di licenziamento non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva, ai sensi degli artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 2119 cod. Civ. E 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26741 del 18/12/2014