Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015
Licenziamento per inabilità al lavoro - Giudizio della Commissione medica ospedaliera - Valore non vincolante - Conseguenze - Prove dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015
In tema di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della Commissione medica ospedaliera, di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha valore vincolante né per il giudice, che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni di inabilità, né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015