Lavoro - lavoro subordinato - lavoro domestico - in genere (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16/06/2015
Collaborazione domestica in situazione di convivenza - Rapporto affettivo e di familiarità tra due persone - Presunzione di gratuità - Superamento - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16/06/2015
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo domestico, intercorso per circa vent'anni tra due donne legate da vincolo affettivo, con svolgimento di plurime mansioni di pulizia ed accudimento delle faccende di casa da parte di una di esse sotto la direzione dell'altra e dietro promessa di un compenso mai effettivamente corrisposto). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16/06/2015