Lavoro - lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015
Procedura concordata ex artt. 2, 4 e 7 della legge reg. Lazio n. 26 del 1998 - Elenco certificato dei lavoratori da trasferire - Modifiche unilaterali successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015
In caso di trasferimento di lavoratori secondo la procedura disciplinata dagli artt. 2, 4 e 7 della legge reg. Lazio 9 luglio 1998, n. 26, l'elenco certificato dei lavoratori da trasferire, concordato tra le P.A. e le organizzazioni sindacali, non può essere modificato o revocato unilateralmente, ma richiede la riattivazione della medesima procedura, trattandosi di forma che, in quanto convenzionalmente prescelta, si presume voluta "ad substantiam". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dei lavoratori, già dipendenti di un consorzio di gestione dei servizi idrici, poi affidati ad altre aziende speciali, volto alla revoca dell'indicazione della sede di destinazione optata e alla sostituzione con un'altra sede, la quale era stata individuata successivamente all'ultimazione della procedura di cui all'art. 2 della legge reg. Lazio n. 26 del 1998).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015