Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16268 del 31/07/2015
Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16268 del 31/07/2015
Una condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una dipendente bancaria, motivato da una situazione di pesante esposizione debitoria che, tuttavia, non aveva influenzato negativamente i suoi compiti lavorativi, né era stata preceduta da una richiesta di finanziamento, in violazione di circolare aziendale di cui, in ogni caso, non risultava che la lavoratrice avesse conoscenza).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16268 del 31/07/2015