Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Criteri temporali - Licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16265 del 31/07/2015
Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42 della legge n. 92 cit. si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16265 del 31/07/2015