Termine per l'azione giudiziale - Decorrenza - Dalla spedizione dell'atto di impugnazione stragiudiziale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5717 del 20/03/2015
L'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere l'inefficacia "dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della prima - da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spedizione e non ricezione dell'atto - e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5717 del 20/03/2015