Presupposti costitutivi - Onere della prova - A carico del datore di lavoro cedente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4601 del 06/03/2015
L'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cod. civ., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4601 del 06/03/2015