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Conversione a tempo indeterminato -Rapporti di lavoro

Conversione a tempo indeterminato -Rapporti di lavoro instaurato a tempo determinato - articolo 2 della legge 18 aprile 1962,n. 230, non può trovare applicazione - Principio costituzionale di cui all'articolo 97 ecomma terzo della Costituzione



Conversione a tempo indeterminato - Rapporti di lavoro instaurato a tempo determinato - articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, non può trovare applicazione - Principio costituzionale di cui all'articolo 97 e comma terzo della Costituzione (Consiglio di Stato - Sezione V Sentenza 8 settembre 2003 n. 5024)

Consiglio di Stato - Sezione V Sentenza 8 settembre 2003 n. 5024

FATTO

Il signor Bxxxxx ha prestato la sua attività, in qualità di addetto all'ufficio  stampa, presso il Comune di Cagliari dal 24 aprile 1989 fino al 9 agosto 1991,  data nella quale, a seguito dell'annullamento da parte dell'organo di controllo  della deliberazione n. 2735 del 26 giugno 1991, con la quale la giunta  municipale aveva ulteriormente prorogato il rapporto, l'amministrazione lo ha  invitato a cessare l'attività.

Davanti al Tar per la Sardegna, il signor Bxxxxx ha chiesto l'annullamento della  lettera di licenziamento ed il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di  pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato, a far tempo dalla 24 aprile  1989, con conseguente condanna del comune alla reintegrazione nel posto di  lavoro ed alla corresponsione del trattamento normativo ed economico  riconosciuto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i  giornalisti (il tutto per gli anni 1989, 1990 e 1991).

Il Tar, dopo aver  accertato l'esistenza degli indici rivelatori della esistenza di un rapporto di  pubblico impiego, ancorché a termine, ha tuttavia dichiarato la nullità del  rapporto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702,  convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Per cui, si è limitato ad  applicare l'articolo 2126 del codice civile, che circoscrive gli effetti delle  prestazioni lavorative effettuate al solo diritto alla retribuzione, ed ha  quindi condannato l'amministrazione comunale al pagamento della differenza  economica tra i compensi erogati ed il trattamento economico e previdenziale  previsto dal contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

Il signor C. appella la sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado  ha negato "il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a  tempo indeterminato".

Sostiene l'appellante che l'articolo 5 del decreto legge n. 702 del 1978 non  impedisce l'applicazione dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che  dispone la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine  stipulato con una pubblica amministrazione. Infatti, la norma riguarderebbe  esclusivamente il rapporto di pubblico impiego di ruolo e non anche la  costituzione di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo  indeterminato.

L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe,  l'accoglimento degli altri capi di domanda proposti con il ricorso di primo  grado. Resiste all’appello l'amministrazione comunale di Cagliari, la quale  sostiene che la sentenza appellata non meriti alcuna delle censure prospettate  dalla controparte e conclude per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

L’appello proposto dal signor Bxxxxx è infondato.

L'appellante contesta la sentenza, specificata in rubrica, nella parte in cui il Tar della Sardegna, dopo aver accertato l'esistenza degli indici rivelatori dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego a termine, ha tuttavia dichiarato la nullità del rapporto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e, di conseguenza, si è limitato ad applicare l'articolo 2126 del codice civile, che circoscrive gli effetti delle prestazioni lavorative di fatto effettuate al solo diritto alla retribuzione. Secondo l’appellante, l'articolo 5 del decreto legge n. 702 del 1978 non impedirebbe l'applicazione dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che dispone la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine stipulato con una pubblica amministrazione, in quanto la norma riguarderebbe esclusivamente il rapporto di pubblico impiego di ruolo e non anche la costituzione di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

L'assunto è inesatto.

Il richiamato articolo 5 del decreto legge 702 del 1978 delinea, dal comma XII in poi, un sistema, che fa perno sul principio costituzionale di cui all'articolo 97 e comma terzo della Costituzione, stabilendo che, negli enti locali, " le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario." Il rigore della norma e mitigato da taluni ipotesi nelle quali è consentito all'ente di avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel corso dell'anno, e da una disposizione di carattere generale secondo la quale " si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto."

Il sistema, infine, è rafforzato da un'ulteriore disposizione in base alla quale "i provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi."

Come si vede, si tratta di un sistema compiuto che non necessita di essere integrato con l'apporto di istituti esterni e che non consente deroghe al principio di fondo secondo il quale lo status pubblico dipendente si acquista e si modifica solo sulla base di procedimenti amministrativi conformi alle leggi che disciplinano specificamente la materia.

Ciò basta quindi per affermare che, nel caso degli enti locali, la disciplina in tema di conversione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato, di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, non possa trovare alcun margine di applicazione.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del grado.