Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16375 del 20/11/2002
Sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore - Conseguente risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione - Configurabilità - Necessità di recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Previsioni derogatorie da parte dell'autonomia privata - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla previsione del regolamento del Banco di Sicilia di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei.
In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, interpretando l'art. 94 del regolamento del personale del Banco di Sicilia, aveva ritenuto che la previsione, ivi contenuta, di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei comportasse il diritto potestativo dell'azienda di recedere o meno dal rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16375 del 20/11/2002