Onere probatorio - Ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro - Oggetto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009