Estorsione - datore di lavoro che minaccia i dipendenti
10 Gennaio 2010 - Estorsione - datore di lavoro che minaccia i dipendenti estorsione - datore di lavoro che minaccia i suoi dipendenti di licenziarli se si rifiutano di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita - Ridusse stipendi minacciando licenziamenti: condannato (da La stampa.it)
estorsione - datore di lavoro che minaccia i suoi dipendenti di licenziarli se si rifiutano di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita
Ridusse stipendi minacciando licenziamenti: condannato (da La stampa.it)
Può essere condannato per estorsione il datore di lavoro che minaccia i suoi dipendenti di licenziarli se si rifiutano di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita. La Cassazione ha confermato la condanna a due anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di un milione di vecchie lire, inflitta ad un imprenditore sardo dalla Corte d’appello di Cagliari. L’uomo, secondo l’accusa, aveva minacciato licenziamenti ai dipendenti della sua azienda se non avessero accettato di percepire una paga inferiore ai minimi sindacali.
L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte, ma i giudici (sentenza 48868/09) hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso: «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che approfittando della situazione del marcato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dll’offerta sulla domanda costringa i lavoratori con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi».
Un «accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso del’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative non esclude di per sè la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia», in quanto «anche uno strumento teoricamente legittimo - osserva la Cassazione - può essere usato per scopi diversi da quelli per cui èapprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè ingiusto è il fine a cui tende e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera». (dal sito web lastampa.it)