Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2625 del 04/02/2010
Azione di accertamento - Presupposti - Azione di condanna - Interesse ad agire - Individuazione - Conseguenze - Prescrizione del diritto al T.F.R. - Decorrenza.
Il lavoratore può far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento (sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento si stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell'eventuale erogazione di anticipazioni), ovvero mediante l'azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento; allorché venga proposta quest'ultima azione, diretta ad una diversa liquidazione mediante il ricalcolo del t.f.r., l'interesse ad agire, identificandosi, non tanto con l'eliminazione di uno stato di incertezza che si protrae "de die in diem", quanto con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono oggettivamente subordinate l'esistenza del diritto e la proposizione dell'azione, sicché soltanto da tale momento può decorrere la prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2625 del 04/02/2010