lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - in genere. corte di cassazione sez. l, sentenza n. 18618 del 05/08/2013
impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - pubblico impiego privatizzato - bando di concorso per l'assunzione con contratto a termine - assunzione dei primi in graduatoria - scadenza del termine - permanenza dell'esigenza di personale - diritto alla prosecuzione del rapporto - insussistenza - assunzione a termine di soggetti che seguono in graduatoria - legittimità - fondamento. corte di cassazione sez. l, sentenza n. 18618 del 05/08/2013
Nell'ipotesi in cui un Comune indica una prova pubblica selettiva per l'assunzione straordinaria a tempo determinato per due mesi di un numero limitato di dipendenti, alla scadenza del termine fissato ai contratti di lavoro stipulati con i primi della graduatoria, questi ultimi non hanno diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, pur nella permanenza della situazione che aveva reso necessarie le originarie assunzioni, ben potendo l'ente procedere alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, per i medesimi posti, ma con coloro che seguono in graduatoria i primi assunti, anche allo scopo di evitare l'esposizione alle sanzioni previste dall'art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013