Marittimi imbarcati su navi straniere - Nulla osta dell'autorità marittima - Presunzione di regolarità e congruità del trattamento economico pattuito - Prova contraria - A carico del lavoratore.
Il rilascio del nulla osta di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, da parte dell'autorità marittima competente rispetto ai marittimi imbarcati su navi straniere fonda una presunzione di non contrarietà del trattamento economico pattuito con i principi contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali, sicché incombe sul lavoratore, che ne affermi la sussistenza, dedurre e fornire la prova contraria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015