Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - di preavviso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007
Pensionamento anticipato - Diritto del dirigente a percepire ulteriori emolumenti in applicazione dell'accordo collettivo 27 aprile 1995 - Sussistenza - Fattispecie relativa a dirigente di società controllata dall'EFIM.
L'art. 3 comma 2 quater legge 33/93, aggiunto in sede di conversione del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, relativo alla liquidazione dell'EFIM, e la cui normativa è stata estesa anche alle società controllate, pur distinguendo tra dirigenti licenziati e dirigenti trattenuti in servizio, riconosce ad entrambe le categorie i trattamenti previsti dagli accordi collettivi applicabili al momento del licenziamento, poiché sia il licenziamento che il trattenimento in servizio appartengono alla stessa ratio di esercizio del potere datoriale, secondo le finalità dell'intervento pubblico negli enti in stato di dissesto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto conforme a legge l'interpretazione dell'accordo del 27 aprile 1995 secondo cui l'azienda che risolva il rapporto di lavoro in presenza di ristrutturazione, riconversione ovvero crisi settoriale o aziendale, è tenuta ad erogare l'indennità supplementare pari al preavviso individuale maturato, anche al dirigente di imprese interessate alla misura del pensionamento anticipato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17079 del 03/08/2007