Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005
Rapporti sottratti al regime della tutela reale - Licenziamento orale - Incidenza sulla continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Applicabilità della sanzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Mancata prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Criteri - Misura - Incidenza di un successivo licenziamento scritto - Valutazione - Necessità - " Aliunde perceptum" - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, il licenziamento orale non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro e non è applicabile la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n. 604 del 1966 per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ma, nel caso di difetto di attuazione della prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, normalmente quantificabile con riferimento alle retribuzioni perse, per la determinazione del quale deve essere valutata sia l'incidenza di un eventuale successivo licenziamento formale idoneo a produrre "ex nunc" effetti risolutivi del rapporto, sia la tempestiva deduzione dell'"aliunde perceptum". (In applicazione di tali principi la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro alle "retribuzioni medio tempore non corrisposte", escludendo la rilevanza della successiva intimazione formale del licenziamento, e non esaminando la deduzione in appello dell'"aliunde perceptum" con richiesta di prova in riferimento al periodo successivo al giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005