lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2671 del 10/02/2005
Appalti concessi da imprese esercenti un pubblico esercizio - Installazione e manutenzione di reti telefoniche - Assoggettamento alla disciplina ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Ambito di applicabilità limitato all'allacciamento dei singoli impianti alla rete di distribuzione.
In base al disposto dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.1369, le imprese che gestiscono pubblici servizi in concessione (nel caso di specie, gestore del servizio telefonico) sono solidalmente responsabili con l'impresa appaltatrice con riguardo all'erogazione di un trattamento retributivo minimo garantito e all'adempimento degli oneri previdenziali soltanto quando appaltano attività di allacciamento dei singoli impianti alla rete di distribuzione, e non anche quando, come nella specie, appaltino lavori di installazione e manutenzione della rete di distribuzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2671 del 10/02/2005