Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005
"Aliunde perceptum" - Computabilità del reddito figurativo commisurato allo svolgimento dell'attività di casalinga - Esclusione - Fattispecie.
Dal danno risarcibile certo che deriva alla lavoratrice ingiustamente licenziata per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo tra il licenziamento e l'ordine di reintegrazione non può detrarsi il reddito meramente figurativo commisurabile alla possibilità di svolgimento, in tale periodo, dell'attività di casalinga. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato "d'altra parte" che, se poteva prospettarsi che dallo stato di inoccupazione potesse derivare la possibilità della lavoratrice di applicarsi con maggior agio alle attività domestiche, non era provato "che alle stesse attività non si fosse dedicata anche in costanza del rapporto di lavoro, sia pure sobbarcandosi, come sovente avviene per il lavoro femminile, ad un doppio sacrificio, senza avvalersi di una collaboratrice domestica").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005