Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005
Criteri di computo delle assenze per infortunio e per malattia ai fini del comporto - Criterio legale - Contrasto con esso della previsione del contratto collettivo - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze.
Poiché in linea generale malattia e infortunio, comportanti entrambi l'impossibilità della prestazione lavorativa per causa riferibile (anche se non imputabile) al lavoratore, sono oggetto della medesima tutela, predisposta dall'art. 2110 cod.civ., anche in ordine al potere dell'autonomia collettiva di determinare, in relazione ad essi, la durata del periodo di conservazione del rapporto di lavoro e di identificare i criteri per il calcolo del comporto, qualora il ricorrente richieda l'accertamento dell'insussistenza della previsione di una tutela uniforme ad opera delle parti collettive, ritenuta sussistente dal giudice di merito, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, di riprodurre integralmente, e non per stralci, l'art. del contratto collettivo di settore ad esso dedicato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005