Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - di anzianità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7057 del 24/03/2010
Personale delle Camere di commercio - Indennità di anzianità di cui all'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982 - Natura retributiva - Configurabilità - Fattispecie.
In materia di rapporto d'impiego dei dipendenti delle Camere di commercio, l'indennità di anzianità di cui all'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982 ha natura retributiva, attesa la sua qualificazione legale di "indennità di anzianità", la sua corresponsione, da parte dell'ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di impiego e non di un distinto rapporto previdenziale e la coincidenza di dizione normativa e di elementi strutturali (identità di natura e funzione, previsione del calcolo in base all'ultima retribuzione fruita, rapporto di proporzionalità con gli anni di servizio prestati) che rendono l'indennità ex art. 77 cit. sostanzialmente assimilabile all'indennità di anzianità prevista dall'art. 2120 cod. civ., nel testo anteriore alla sostituzione disposta con la legge n. 297 del 1982. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità proposta dal di di una camera di commercio, il cui rapporto di impiego era cessato in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993 per effetto della nomina a segretario generale, precisando che la normativa legale e contrattuale all'epoca vigente non prevedeva la liquidazione dell'indennità sulla base dell'intero servizio prestato dapprima come di dell'ente e poi come segretario generale iscritto nei ruoli statali).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7057 del 24/03/2010