Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010
Impugnazione mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale - Spedizione effettuata entro il termine di sessanta giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di impugnazione dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento.
L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010