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Costituzione del rapporto di lavoro subordinato - Durata - A tempo determinato

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Stipula - Condizioni - Esigenze di carattere temporaneo - Tipicità - Indicazione specifica - Necessità - Causale generica - Conseguenze - Illegittimità - Instaurazione del contratto tra lavoratore ed utilizzatore interponente. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1148 del 17/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1148 del 17/01/2013

 

In tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente.