Lavoro di pubblica utilità: dalla lettera della legge ai problemi applicativi
Lavoro di pubblica utilità: dalla lettera della legge ai problemi applicativi - Autore: Avv. Daniele Pomata Foro di Genova
Lavoro di pubblica utilità: dalla lettera della legge ai problemi applicativi - Autore: Avv. Daniele Pomata Foro di Genova
A quasi tre anni dall’introduzione, avvenuta ad opera della L. n. 120 del 2010, della possibilità di far luogo, anche per i reati - di competenza del tribunale - di cui agli artt. 186 ss. D.lgs. n. 285 del 1992, all’istituto del lavoro di pubblica utilità, la recentissima sentenza della Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 22048, resa dalla Suprema Corte, nonché i numerosi problemi posti dalla prassi applicativa e le differenti soluzioni adottate dagli operatori del diritto sollecitano riflessioni quanto mai opportune.
Sullo sfondo, si collocano due distinti quesiti che hanno accompagnato l’istituto fin dalla sua introduzione; il più risalente e dotato di maggiore rilevanza pratica di essi è l’interrogativo se il lavoro di pubblica utilità possa essere iniziato fin dalla fase delle indagini preliminari, con l’autorizzazione del Pubblico Ministero, o, comunque, prima dell’emissione del Decreto Penale di condanna, esito naturale della stragrande maggioranza dei procedimenti per violazione degli artt. 186 ss. D.lgs. n. 285 del 1992.
Altro interrogativo, di minore impatto nella prassi ma ugualmente imprescindibile nel contesto di un tentativo di delineare esaustivamente la disciplina applicativa dell’istituto de quo, è se la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, non richiesta davanti al Giudice di prime cure, possa essere disposta anche dal Giudice dell’impugnazione e, in caso affermativo, se detta sostituzione possa essere disposta anche d’ufficio.
Al quesito (o meglio, ad entrambi i quesiti) sollevati, già dalle prime applicazioni della L. n. 120 del 2010, dalla dottrina e dalla prassi, i Giudici di merito (e, nel caso del secondo quesito, la recentissima Cass. n. 22048 del 2012) hanno da non molto cominciato a fornire soluzione affermativa.
La rilevanza pratica della prima questione è evidente: poiché, a mente dell’art. 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992, al positivo esperimento del periodo determinato di lavoro di pubblica utilità (istituto, peraltro, come vedremo in seguito, tutt’altro che sconosciuto al nostro ordinamento penale) consegue, oltre a quello della revoca della confisca e a quello, rilevantissimo - trattandosi non di rado di soggetti incensurati - dell’estinzione del reato, l’effetto di dimidiare la durata della (sanzione accessoria della) sospensione della patente di guida, tanto più quest’ultima conseguenza premiale risulterà efficace, quanto prima il programma di lavoro di pubblica utilità verrà iniziato (e terminato).
In questo senso, è la stessa prassi applicativa, nel contempo, a porre il problema e fornirne la soluzione.
Occorre, però, per evitare di confrontarsi unicamente con il mero dato astratto, muovere da un’esemplificazione operativa concreta: è dato di dominio comune, infatti, che in caso di violazione degli artt. 186 ss. D.lgs. n. 285 del 1992, spetti alla Prefettura emanare, come normalmente avviene, un primo provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida, per un periodo determinato ma generalmente ancorato in maniera piuttosto rigorosa ai tre “scaglioni” (0,5-0,8; 0,8-1,5; oltre 1,5 g/l) previsti dall’art. 186.
Peraltro, ma su ciò torneremo in seguito, non mancano interpretazioni giurisprudenziali più “garantiste” e, a sommesso avviso di chi scrive, maggiormente conformi al tenore letterale della disposizione richiamata da ultimo e dell’art. 2 L. n. 241 del 1990, che ritengono applicabile la sospensione cautelare disposta dalla Prefettura solo nel caso di violazioni dell’art. 186 costituenti reato (quindi, con esclusione della “fascia” fino a 0,8 g/l) e/o in presenza di motivi concreti a sostegno di una misura che, giova ricordarlo, rivestendo natura (puramente) cautelare deve necessariamente riposare non solo su un fumus (commissi delicti) ma altresì su un periculum in mora rappresentato dal concreto pericolo che la disponibilità della patente di guida potrebbe costituire per il trasgressore/ indagato .
Ciò, come rilevato da alcuni Autori, in analogia a quanto avviene in materia di sequestro del mezzo, ove si richiede un «… nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato …» .
L’opportunità di un inizio “anticipato” dei lavori di pubblica utilità
Tornando alla vicenda penale e alla possibilità di far luogo fin dalle primissime battute del procedimento penale al lavoro di pubblica utilità, costituisce dato di esperienza comune come normalmente i soggetti denunciati per violazione degli artt. 186 ss., D.lgs. n. 285 del 1992 affrontino l’intera fase delle indagini (e, spesso, anche la fase successiva al giudicato del decreto penale, più difficilmente della Sentenza di condanna) nel pieno vigore della sospensione amministrativa- cautelare della patente disposta dalla Prefettura.
Ebbene, la logica - e un criterio in grado di coniugare favor rei e comune buon senso- suggerirebbero di iniziare proprio in questa prima fase di sospensione cautelare della patente di guida il programma di lavoro di pubblica utilità, con molteplici e rilevantissimi benefici.
In primo luogo, infatti, tanto prima verrà portato a termine il programma concordato, quanto prima si potrà chiedere la fissazione della relativa udienza davanti al Gip procedente al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato; in secondo luogo, ed è quest’ultimo, spesso, il profilo di maggior interesse per gli indagati, anticipare l’inizio del programma di lavoro significa anche guadagnare diversi mesi di sospensione della patente, scontando nel medesimo periodo, contemporaneamente, la sospensione amministrativa/ cautelare che andrà detratta, come “presofferto”, dalla sanzione accessoria comminata dal Giudice.
Infine, e rappresenta dato di tutta evidenza, l’utile decorso dei lavori di pubblica utilità consente addirittura di revocare la già pronunciata confisca del veicolo.
Al fine di anticipare notevolmente (parliamo di mesi) gli anzidetti benefici premiali previsti dall’art. 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992, occorrerà, fin dal primo momento successivo alla denuncia e al contestuale verbale di identificazione/ elezione di domicilio, prendere al più presto contatto con uno degli Enti che hanno stipulato apposite convenzioni (possibilità prevista dal D.M. 26/3/2001) con il Tribunale nel cui circondario è stato commesso il reato (ad es., l’A.R.C.A.T.) ovvero con Enti che non abbiano in essere una convenzione con il Tribunale – d’altronde, non espressamente prevista dall’art. 186, comma 9 bis- ma che possano nondimeno rivestire concreto affidamento e, comunque, previa autorizzazione del Pubblico Ministero procedente (così, tipicamente, la Croce Verde, Bianca, O.N.L.U.S., ecc…).
Attenzione, però; occorre considerare fin dalle prime battute che il programma deve necessariamente svolgersi, ex art. 54 D.lgs. n. 274 del 2000, nella provincia di residenza e che esso ha da essere sufficientemente dettagliato, recando, oltre ai dati imprescindibili (l’indicazione dell’Ente, gli estremi dell’indagato, ecc…) l’indicazione del soggetto incaricato di vigilare sull’osservanza del programma stesso, le mansioni che saranno svolte dall’indagato- istante, nonché, per rendere più agevole al Pubblico Ministero prestarvi il consenso, l’indicazione di un numero di ore presuntivo che andranno scontate (è prudente eccedere leggermente rispetto al minimo della sanzione irrogabile, attesochè in questa fase preliminare non conosciamo ancora la richiesta del Pubblico Ministero), con l’apposizione della «clausola di salvaguardia» «… ovvero il diverso numero di ore che la S.V. Ill.ma Vorrà disporre …».
Ovviamente, nell’ipotesi, poco più che teorica, in cui ci si fosse mossi con tale anticipo da precedere addirittura l’assegnazione del procedimento al Pubblico Ministero, la richiesta andrà indirizzata al Procuratore Generale.
Nell’ipotesi migliore e più auspicabile, dunque, la richiesta di lavori di pubblica utilità con l’allegato programma e la dichiarazione di disponibilità immediata dell’istante/indagato, viene accolta e provvisoriamente autorizzata già dallo stesso Pubblico Ministero, con possibilità di anticipare, anche di diversi mesi, i benefici premiali previsti dall’art. 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992.
Si badi, non si tratta di cosa di poco conto, poiché la disposizione citata da ultima riserva «… al giudice…» l’autorizzazione del programma.
Un’interpretazione letterale della norma, tuttavia, rischierebbe di svuotare di gran parte del loro significato premiale (e, in definitiva, della loro stessa ratio) le previsioni introdotte dall’art. 186, comma 9-bis, nonché di creare evidenti paradossi applicativi, essendo ben possibile che l’indagato sconti l’intera sospensione cautelare (che spesso assorbe interamente la sanzione accessoria) ben prima di vedersi autorizzare il programma di lavoro di pubblica utilità che tale sospensione dovrebbe dimezzare (!).
Un’interpretazione teleologicamente orientata della norma e nondimeno rispettosa del tenore letterale della stessa, costituisce la base argomentativa su cui può riposare un’altra considerazione a favore dell’inizio “anticipato” del programma di lavoro di pubblica utilità.
Il tenore letterale della norma richiamata, infatti, riserva, alternativamente «… al giudice dell’esecuzione …» o al «…giudice che procede…» il potere di revocare, in caso di violazione delle prescrizioni del programma di lavoro, la misura sostitutiva.
Orbene, va da sé che in tanto detto potere può spettare al giudice che procede in quanto lo svolgimento dell’attività abbia luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale, diversamente essendo la questione rimessa al giudice dell’esecuzione. Detta impostazione rinviene un condivisibile avvallo giurisprudenziale in numerose pronunce di merito .
La risposta fornita dalla prassi e dalla giurisprudenza
Giova segnalare come l’opportunità di riservare al Pubblico Ministero, nonostante l’infelice formulazione dell’art. 186, comma 9-bis, un potere di autorizzazione “provvisoria” del programma di lavoro, analogamente a quanto avviene, d’altronde, in materia di ricorso contro il sequestro ex art. 321, comma 3, c.p.p., era stata fin da subito colta dalla prassi e dalla dottrina più attenta .
Essa ha, però, finalmente ricevuto un autorevole avvallo ad opera del Tribunale di Torino .
Nell’ipotesi di autorizzazione ed inizio anticipato dei lavori di pubblica utilità, pertanto, ben sarà possibile che l’indagato, anche beneficiando della possibilità, prevista ex artt. 54, commi 3 e 4, D.lgs. n. 274 del 2000, e che deve essere espressamente richiamata nella richiesta di autorizzazione avanzata al Pubblico Ministero, di svolgere il programma per un periodo di ore giornaliere superiore a sei (fino a otto), “sconti” in poche settimane l’intera “pena” (peraltro, non ancora quantificata né irrogata in seguito, trattandosi di causa estintiva del reato!).
In quest’ultima ipotesi, pertanto, l’indagato si troverà a richiedere al Gip (magari non ancora assegnatario del fascicolo), per il tramite del Pubblico Ministero procedente, la fissazione dell’apposita udienza per la declaratoria di estinzione del reato nonché per la dimidiazione del periodo di sospensione della patente (che, a questo punto, è probabile sia stato interamente assorbito, tanto più all’esito del predetto dimezzamento, operato in udienza iussu iudicis, dell’espletato programma di lavori di pubblica utilità) e per l’eventuale revoca della confisca.
In materia di art. 186, D.lgs. n. 285 del 1992, pertanto, giocare di anticipo in fase di indagini anziché serbare un atteggiamento attendista rispetto all’emissione del decreto penale di condanna può riservare enormi benefici.
Le altre ipotesi applicative
Ovviamente, il limite di operatività fisiologico del meccanismo anticipatorio così come sopra delineato è che esso presuppone l’immediata attivazione dell’indagato a seguito della denuncia riportata, laddove invece l’esperienza quotidiana offre esempi non certo sporadici di trasgressori/indagati che, anche a seguito della redazione a loro carico del verbale di identificazione/elezione di domicilio, rimangono inerti per lungo tempo, convinti che le conseguenze sanzionatorie dell’episodio si esauriscano nella sospensione cautelare/amministrativa della patente di guida, fino a che non viene loro notificato il decreto penale di condanna.
L’ipotesi più ricorrente, come spesso avviene, è quella mediana tra l’eccezionale solerzia di chi si presenta dal proprio difensore, il giorno successivo alla denuncia, con un programma (insolitamente) completo di tutti i suoi elementi, con la determinazione delle ore da scontare e quant’altro anzidetto, e l’inerzia di chi attende di apprendere dalla notifica del decreto penale di condanna che la sospensione cautelare della patente non ha esaurito il trattamento sanzionatorio riservato dall’ordinamento per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Non foss’altro per l’evidente ricorrenza statistica della categoria mediana, è (anche) ad essa che dobbiamo necessariamente riferirci in materia di lavori di pubblica utilità ed inizio “anticipato” degli stessi, nonostante l’argomento sia già stato oggetto di attenzione da parte della più attenta dottrina .
Ebbene, la citata giurisprudenza di merito torinese e un’interpretazione dell’art. 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992 che non si arresti al mero dato letterale (peraltro affatto inequivoco) della disposizione, facendosi carico, al contrario, di preservare la ratio della norma, consentono di estendere i benefici premiali introdotti dalla L. n. 120 del 2010 anche alla categoria “mediana” di soggetti indagati, di gran lunga la più ricorrente.
In detta ipotesi, allorché l’indagato si presenti al difensore dopo qualche settimana dal fatto, sarà necessario indirizzarlo entro strettissimi termini (onde evitare che il Pubblico Ministero, emessa la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia spogliato del merito del fascicolo) ad uno degli Enti contraenti apposita convenzione con il Tribunale ovvero, previa autorizzazione del Pubblico Ministero (va dato atto alle Procure, peraltro, di essersi fatte carico della ratio della norma e di mostrare pertanto una certa elasticità al riguardo) ad Enti (Pubbliche Assistenze, Onlus, ecc…) che pur non avendo stipulato apposita convenzione (peraltro, affatto richiesta dall’art. 186, comma 9 bis, D.lgs. n. 285 del 1992 ai fini dell’individuazione degli Enti presso i quali svolgere il lavoro di pubblica utilità) presentino un livello adeguato di affidabilità.
Presso detti Enti, infatti, come già accennato, dovrà essere preventivamente (ovvero, già in sede di richiesta di autorizzazione del programma) individuato un responsabile dell’osservanza del programma stesso che, all’uopo, terrà un apposito registro presenze del soggetto affidato.
Non va dimenticato come nel momento esecutivo della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità l’Ufficio penale di esecuzione esterna (più comunemente: U.E.P.E.) sia altresì incaricato di controllare l’osservanza del programma di lavoro; il che avviene, normalmente, tramite accessi delle Forze dell’Ordine nei luoghi ove, in base al programma autorizzato, dovrebbe svolgersi l’attività, onde verificare la presenza dell’affidato.
Nell’ipotesi in cui, come spesso accade, tra il fatto-reato e la redazione del programma completo sia decorso un periodo di tempo (poche settimane), che abbia consentito comunque al Pubblico Ministero di orientarsi in direzione della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, non certo per ciò solo bisogna rassegnarsi ad attendere (per settimane, se non mesi) la notifica del decreto penale emesso dal Gip e ripiegare successivamente su un patteggiamento con richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ma è ben possibile, anche in questo caso, precorrere i tempi, con notevoli benefici.
Anche in quest’ultima ipotesi, dunque, occorrerà avanzare al Pubblico Ministero, ovviamente, prima della notifica del decreto penale di condanna, l’allegata richiesta di autorizzazione del programma di lavori di pubblica utilità con espressa istanza di inizio provvisorio dello stesso per un numero di ore predeterminato, con un prudente margine, dallo stesso istante.
In tal modo, ove il programma venga ritenuto idoneo dal Pubblico Ministero, quest’ultimo emetterà richiesta di decreto penale con contestuale conversione della sanzione irroganda in lavoro di pubblica utilità e consenso all’inizio dello stesso anche prima del sopravvenire del giudicato.
Al Gip, pertanto, non resterà che emanare, ove la conversione della pena appaia congrua e il programma idoneo, decreto penale disponendo già nello stesso decreto la conversione della pena irrogata (rectius: applicata su richiesta di parte) in lavoro di pubblica utilità, con autorizzazione, anche in questo caso, ad iniziare, addirittura prima dell’intervento del giudicato, previa rinuncia all’impugnazione, il programma già recepito nel Decreto stesso come “prescrizioni” (e, così, iniziando ben prima a scontare il periodo di lavori socialmente utili, con i benefici di cui sopra).
Per un’ulteriore accelerazione dell’iter procedimentale, ben potrà, pertanto, l’imputato, a seguito dell’emissione del decreto penale di condanna che preveda la sostituzione della pena, depositare immediatamente presso la Cancelleria Gip atto di rinuncia all’impugnazione (ovviamente, con adesione del difensore), sì da far decorrere dallo stesso giorno del deposito della rinuncia il conteggio del periodo di lavoro utile ai fini della sostituzione.
Ulteriore problema applicativo, per vero veicolato dal tenore non univoco del nuovo art. 186, comma 9-bis, è quello, che si sta timidamente affacciando nella prassi, incontrando soluzioni non sempre condivise, della situazione conseguente all’utile svolgimento del periodo di lavori di pubblica utilità; ovvero, terminato utilmente il programma di lavoro prestabilito, qual è il Giudice competente a pronunciare, con evidente valenza dichiarativa, l’estinzione del reato (ex art. 129 c.p.p.), la revoca della confisca e, conseguenza premiale in assoluto più ambita dagli interessati, la dimidiazione del periodo di sospensione della patente di guida?
Nel silenzio dell’art. 186, comma 9 bis, pare opportuno fare riferimento alle regole generali e, in particolare, a quanto sancito dall’art. 666 c.p.p.; così, la relativa istanza andrà indirizzata al Giudice che ha emesso la pronuncia di condanna con sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (normalmente, ma non necessariamente, il Gip), in funzione di Giudice dell’Esecuzione: all’istanza, per un più celere decorso dell’iter procedimentale, sarà opportuno allegare una dichiarazione del responsabile dell’Ente presso il quale l’interessato ha svolto il periodo di lavoro di pubblica utilità che dia atto dell’esito positivo della misura, nonché una copia del registro presenze obbligatoriamente tenuto dall’Ente.
All’esito dell’incidente di esecuzione (di ciò trattandosi), il Tribunale trasmetterà copia dell’ordinanza resa dal Gip in qualità di Giudice dell’Esecuzione alla Prefettura (che custodisce la patente sospesa) per le determinazioni del caso (emissione di una nuova ordinanza prefettizia che disponga, o meglio recepisca, la dimidiazione del periodo di sospensione, disponendo per l’eventuale residuo); anche in questo caso, risulterà opportuno precorrere i tempi, procurandosi immediatamente copia conforme della declaratoria del Giudice dell’Esecuzione e facendola pervenire in Prefettura.
Esclusioni (oggettive e soggettive) dall’applicazione dei l.p.u.
Se, come si è provato a dimostrare nella presente sede, la “nuova” disciplina introdotta dall’art. 186, comma 9-bis d.lgs. n. 285 del 1992, trasuda intenti premiali (e forse anche deflattivi), proprio dette intenzioni paiono tuttavia tradite da alcune discutibili esclusioni dell’applicazione dell’istituto de quo.
Così, da un lato pare giustificata la previsione di non poter beneficiare per più di una volta della sostituzione della pena, pur ponendosi conseguentemente l’interrogativo di determinare dove consti (sul certificato del casellario?) la già avvenuta concessione della sostituzione.
Molto meno giustificata, soprattutto in considerazione del finalismo marcatamente premiale dell’istituto, risulta invece l’esclusione della sostituzione nei casi di cui all’art. 186 lett. a e comma 2-bis, ovvero, rispettivamente, l’ipotesi di guida con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e quella in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente.
Esclusione, peraltro, resa ancor meno attuale e giustificabile dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondata, con percorso argomentativo invero ispirato a mirabile pragmatismo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, D.lgs. n. 285 del 1992 (che, ricordiamolo, contempla sanzioni più severe per conducenti neopatentati, infraventunenni e conducenti professionali) sollevata dal Gip del Tribunale di Bolzano con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, Cost.
Ora, se nel primo caso citato, ovvero quello dell’ipotesi costituente semplice illecito amministrativo, l’esclusione è in re ipsa, atteso che l’art. 186, comma 9 bis, limita il suo ambito applicativo a «… la pena detentiva e pecuniaria …», mentre l’ipotesi di guida con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l integra, appunto, proprio a seguito della novella operata dalla L. 120/2010, solamente una violazione di natura amministrativa, pare, invece, francamente incomprensibile l’esclusione della sostituzione della pena in tutte le ipotesi in cui vi sia stato un incidente.
In quest’ultima ipotesi, infatti, paiono al contrario, ancora più intense le esigenze rieducative che lo svolgimento di idoneo periodo di lavoro di pubblica utilità è in grado di soddisfare.
Così, se in ipotesi l’esclusione dell’applicabilità della sostituzione potrebbe, al limite, fondarsi, per le sole ipotesi di revoca obbligatoria della patente di guida (pertanto: guida con tasso oltre 1,5 g/l e incidente), sull’impossibilità di applicare la dimidiazione della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 9-bis, risulta francamente arduo dotare di idoneo sostegno giuridico l’esclusione dall’accesso al lavoro di pubblica utilità nelle altre ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente (ovvero, di guida con tasso al di sotto di 1,5 g/l).
Ciò vieppiù ove si consideri la concezione latissima che la giurisprudenza, pressochè univocamente, adotta dell’espressione «… provoca un incidente stradale …» richiamata dall’art. 186, comma 9-bis, sì da ricomprendervi, (e dunque escludere l’applicabilità della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità) anche i piccoli urti in cui nessuno sia rimasto ferito, ovvero addirittura alla «...mera fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale…» .
La questione dell’esclusione dall’alveo applicativo dell’istituto del lavoro di pubblica utilità delle ipotesi in cui vi sia un incidente condurrà, con tutta probabilità, a generare prossimamente eccezioni di incostituzionalità ex art. 3 Cost., potendosi qui solamente rilevare come paia riduttivo relegare, nei casi esclusi dall’applicabilità del lavoro di pubblica utilità, un volontario tentativo rieducativo o risarcitorio nei confini, piuttosto angusti, dei criteri per la quantificazione della pena ex art. 133 c.p.
Applicabilità ex officio della sostituzione con l.p.u.?
Di minore impatto pratico ma di non inferiore rilevanza teorica, invece, è il quesito cui ha cercato di fornire adeguata soluzione la recentissima pronuncia della Sez. IV Penale della Suprema Corte, Sent. n. 22048 del 2012, ovvero se la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità possa essere disposta anche dal Giudice dell’impugnazione e, in caso affermativo, se questi possa provvedere in questo senso anche d’ufficio.
Va da sé, l’interrogativo, che pure riveste un’incidenza pratica piuttosto limitata, si intreccia inevitabilmente con quello dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole per fatti, ancora sub judice, antecedenti al 29 luglio 2010; tuttavia, non risulta agevole individuare, in concreto, quale sia la normativa più favorevole, atteso che ove si abbia riguardo alla sola cornice edittale, le uniche ipotesi che hanno subìto ad opera della L. n. 120 del 2010 un aggravamento della cornice edittale sono quelle di cui agli artt. 186, lett. c e 187 D.lgs. n. 285 del 1992; in tal senso, dunque, si sarebbe portati a ritenere che la lex mitior sia la precedente. Così, peraltro, ha ritenuto una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina più attenta .
Ma siamo sicuri che le cose stiano così? Avendo riguardo, come pare più aderente a quanto richiesto dalla giurisprudenza prevalente in subiecta materia, al trattamento sanzionatorio complessivo applicato in concreto, non può non tenersi conto del fatto che la L. n. 120 del 2010 ha introdotto un istituto, quello, appunto, del lavoro di pubblica utilità, che, oltre a determinare un’espressa abolitio criminis per la fascia compresa tra 0,5 e 0,8 g/l, consente nientemeno che la sostituzione di una sanzione detentiva e/o pecuniaria con una misura sostitutiva delle stesse la cui osservanza comporta né più né meno che l’estinzione del reato.
In quest’ottica, pertanto, si comprende come a favore della tesi che individua la nuova normativa come la più favorevole si sia schierata altra parte della (più recente) giurisprudenza di merito .
Ciò detto, la recentissima (e peraltro estremamente sintetica) pronuncia della Corte di Cassazione prende in specifica considerazione il problema dell’ammissibilità dell’applicazione del lavoro di pubblica utilità in sede di gravame, da parte del Giudice dell’impugnazione, nonché quello della possibilità di disporre d’ufficio la misura de qua.
La Corte di Appello di Lecce, infatti, aveva confermato la Sentenza di primo grado che aveva ritenuto responsabile l’imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed euro 900 di ammenda.
Veniva rigettata dalla Corte di Appello la richiesta, avanzata, però, si badi, non nei motivi di appello né nei motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Ora, a sommesso avviso di chi scrive la portata della richiamata pronuncia (peraltro stringatissima ai limiti dell’ermetismo) non sta tanto nella declaratoria di inammissibilità della richiesta sostituzione così come formulata, poiché ciò dovrebbe essere, in realtà, principio piuttosto pacifico.
Pare, infatti, coerente con il generale principio devolutivo consacrato dall’ art. 597 c.p.p. che il Giudice dell’impugnazione sia investito dei soli motivi di gravame, calando sui restanti il giudicato, e che ulteriori motivi (aggiunti) possano farsi valere nei soli limiti di cui all’art. 585 c.p.p.; e, nel caso dedotto, si badi bene, non era stato impugnato il Punto di Sentenza concernente la pena, bensì il solo Capo afferente l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Ex adverso, è pur vero, potrà dedursi il tenore dell’art. 7 C.E.D.U. che postula la possibilità di far valere in ogni momento le cause estintive del reato, ma le norme processuali penali, più ancora di quelle sostanziali, si coniugano molto difficilmente con i principi di diritto internazionale, collocandosi in un ambito, quello della disciplina del processo penale, che costituisce la più pura espressione della sovranità del singolo Stato.
Si può recuperare una valenza più rilevante (e controversa) alla recentissima pronuncia della Suprema Corte nella misura in cui si prenda in specifica considerazione, invece, il principio ivi affermato per cui, ove venga (correttamente) impugnato il Punto della Sentenza concernente la pena (e la sua eventuale, negata sostituzione) e ciò venga fatto ritualmente, nell’osservanza dei termini di cui all’art. 585, comma 4, c.p.p., la sostituzione possa essere concessa anche dal Giudice dell’impugnazione e addirittura d’ufficio.
Quest’ultima ipotesi costituisce l’approdo finale di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato che è andato, con argomentazioni non sempre convincenti, progressivamente sminuendo la valenza della volontà dell’interessato- istante al fine dell’attivazione del lavoro di pubblica utilità, arrivando a teorizzare - facendo uso di un’argomentazione letterale- la sufficienza ai fini della concessione della sanzione sostitutiva de qua, della mera «… non opposizione …» da parte dell’interessato .
Se sulla concessione da parte del Giudice dell’impugnazione nulla quaestio- anche in adesione ad esigenze “garantistiche” di tutela dell’imputato- pare molto meno condivisibile, invece, riconoscere al giudice il potere di applicare anche di ufficio la predetta sostituzione.
Ciò quantomeno sulla scorta di un’interpretazione letterale (e sistematica) della L. n. 274 del 2000 istitutiva del lavoro di pubblica utilità che, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per la concessione della sospensione condizionale della pena ex artt. 163 ss. c.p., condiziona la possibilità di disporre la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità al consenso dall’indagato/imputato; detta soluzione, infatti, se da un lato può sanare - analogamente, appunto, a quanto previsto per la sospensione condizionale - errori o (gravi) dimenticanze defensionali consumati davanti al Giudice di prime cure, dall’altro, alla luce del tenore letterale (e concettuale) della L. n. 274 del 2000, non può che destare più di una perplessità.