Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20091 del 15/11/2012
Azione esperita da parte dell'organizzazione sindacale nazionale e non del relativo organismo locale - Controversia promossa direttamente in via ordinaria anziché ex art. 28 statuto lavoratori - Assoggettabilità al rito del lavoro - Competenza per territorio - Individuazione - Criterio - Fattispecie.
In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall'art. 413, settimo comma, cod. proc. civ., essendo seguìto dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori. (Nella specie, la Fiom-CGIL nazionale aveva chiesto al Tribunale di Torino che fosse dichiarata antisindacale la condotta posta in essere da Fiat Group Automobiles spa e Fabbrica Italia Pomigliano spa perché suscettibile di determinare l'estromissione del sindacato dal sito di Pomigliano d'Arco; la S.C., nel ritenere corretta la competenza territoriale del giudice adito, ha sottolineato come la via del giudizio ordinario fosse l'unica percorribile da parte di una struttura sindacale nazionale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20091 del 15/11/2012