Obblighi ex art. 2087 cod. civ. - Appalto - Dipendenti dell'appaltatore - Responsabilità del committente per violazione delle norme di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni.
L'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17092 del 08/10/2012