Conversione in contratto a tempo indeterminato - Indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, i criteri di quantificazione dell'indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disciplina carattere innovativo, anche in considerazione dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 32 della l. n. 183 del 2010 ad opera dell'art. 55, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 81 del 2015, e difettando una specifica disposizione transitoria che ne preveda l'applicabilità ai contratti in corso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17866 del 09/09/2016