Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17867 del 09/09/2016
Lavoratori disabili - Assunzioni a termine ex art. 11 della l. n. 68 del 1999 - Indicazione delle ragioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 - Necessità - Fondamento.
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria - In genere.
In caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore disabile ex art. 11 della l. n. 68 del 1999, è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, come previsto dal regime generale di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, non sussistendo alcun elemento di natura letterale per ritenere che il legislatore abbia inteso derogare con tale legge ai principi in materia di assunzione a termine; detta opzione interpretativa è, inoltre, doverosa al fine di evitare effetti discriminatori che porrebbero il sistema di assunzioni di cui alla l. n. 68 del 1999 in contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17867 del 09/09/2016