Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17873 del 09/09/2016
Lavoratori dello spettacolo - Assunzioni a termine - Ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e lett. e) della l. n. 230 del 1962 - Distinzioni.
In tema di contratti a tempo determinato regolati dalla l. n. 230 del 1962, per il settore degli spettacoli rilevano due fattispecie che si differenziano nelle caratteristiche delle attività, in quanto la prima, ex art. 1, comma 2, lett. a), come integrata dal n. 49 dell'elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963, prende in esame nel suo insieme attività di preparazione o produzione di spettacoli che, in presenza delle condizioni specificamente previste, sono stagionali per natura, mentre la seconda, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), come riformulata dalla l. n. 266 del 1977, ha riguardo a prestazioni, che pur non necessariamente caratterizzate dalla stagionalità, si inseriscono con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, senza che sia sufficiente la mera qualifica artistica o tecnica del personale, e dovendo il contributo del soggetto esterno non essere suscettibile di sostituzione con quello del personale a tempo indeterminato dell'azienda.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17873 del 09/09/2016