Licenziamento ex art. 2 della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Commisurazione alle retribuzioni perdute - Configurabilità - Condizioni - Offerta della prestazione lavorativa - Necessità.
Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della l. n. 604 del 1966 e succ. mod. è inefficace e non produce effetti sulla continuità del rapporto, sicché, per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma, data la natura sinallagmatica del rapporto, è necessaria la previa offerta della prestazione lavorativa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13669 del 05/07/2016