Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13598 del 04/07/2016
Licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 - Termine decadenziale di 270 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale - Applicabilità - Fondamento.
Il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, che non ha posto delimitazioni temporali - ad eccezione di quanto disposto al comma 1 bis dell'art. 32 - per l'applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento,e non ha, inoltre, portata retroattiva, in quanto disciplina "status", situazioni e rapporti che, pur derivando da un pregresso fatto generatore, ne sono ontologicamente distinti e, quindi, suscettibili di nuova regolamentazione mediante esercizio di poteri e facoltà non consumati nella precedente disciplina; né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia "ex nunc" determina violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE e degli artt. 6 e 13 CEDU, perché quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa anche la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1 bis.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13598 del 04/07/2016