Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13581 del 04/07/2016
Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Art. 73 del c.c.n.l. del 6 febbraio 1998 - Computabilità del cd. elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile - Meccanismo - Effettivo incremento patrimoniale - Esclusione.
La finalità dell'istituto dell'elemento distinto della retribuzione (EDR), previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995, successivamente modificato dall'accordo del 6 febbraio 1998, come risultante dall'interpretazione dell' art. 73, comma 3, del c.c.n.l. del 6 febbraio 1998, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è quella di trasferire una parte degli importi delle competenze accessorie nella retribuzione base, in modo da renderli pensionabili, senza, tuttavia, creare una lievitazione del costo del lavoro e, dunque, con il meccanismo del "riassorbimento". Ne consegue che l'ampliamento della retribuzione base pensionabile, conseguito mediante il riconoscimento di un 14° rateo EDR, in incremento della retribuzione base e quindi anche dell'assegno personale pensionabile, è destinato ad essere riassorbito in varie indennità accessorie decurtate nella stessa misura, sicché va escluso che debba essere effettivamente erogato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13581 del 04/07/2016