Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13511 del 01/07/2016
Sopravvenuta inidoneità fisica - Art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Obbligo del datore di lavoro di ricercare soluzioni organizzative compatibili - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto non adempiuto l'obbligo di ricerca di diverse mansioni, comunque di autista, in favore di lavoratore licenziato perché divenuto inabile alle mansioni specifiche di autista internazionale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13511 del 01/07/2016