Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11269 del 10/05/2013
Il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori a tempo determinato non è previsto, in via generale, per tutte le assunzioni a termine bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate ed, in particolare, solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 ("ratione temporis" applicabile), a quelle previste dal d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 e dalla legge 26 novembre 1979, n. 598 ("ratione temporis" applicabile), cioè per le cd. assunzioni per punte stagionali.