Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985
Compimento di attività contrarie alla legge, all'etica o alla deontologia professionale - divieto - patto relativo - irrilevanza - prestazione di consulenza di parte in un giudizio - obbligo di ingannare o di tentare d'ingannare il giudice - insussistenza - fattispecie.*
Nel caso di Esercizio di attività professionale, la valutazione circa la sussistenza o meno di un inadempimento del professionista per Mancanza di diligenza dev'essere compiuta avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata e tenendo conto che la diligenza richiesta al professionista non può comprendere il compimento di attività contrarie alla legge o all'etica, e, in particolare, alla cosiddetta deontologia professionale, neppure se in questo senso egli abbia stipulato espresso patto con il cliente, il quale non può mai pretendere che il professionista agisca contro scienza e coscienza. In ispecie la prestazione di opera intellettuale, ove attenga a consulenza di parte in un giudizio, non comporta l'Obbligo di ingannare o tentare di ingannare il giudice, salvo sempre, in caso di divergenza dalla pretesa del cliente, l'Obbligo del professionista di rendere edotto quest'ultimo. (nella specie, il consulente di parte in un giudizio civile volto ad ottenere l'annullamento di un testamento aveva espresso il parere che la de cuius, della quale aveva esaminato la documentazione clinica, fosse affetta da demenza senile, convincendosi poi, nel corso del giudizio, dell'esattezza della diversa diagnosi di vasculopatia diabetica formulata dal consulente d'ufficio. La C.S., enunciando il principio che precede, ha confermato la decisione del merito che aveva riconosciuto al detto consulente il compenso per l'opera prestata). ( V 2998/73, mass n 366683; ( V 2294/66, mass n 324465; ( V 2065/65, mass n 313919; ( V 375/65, mass n 310635).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985